Statuto

Statuto dell’Associazione di promozione sociale OLTRE LO SGUARDO APS


Art.1 Costituzione, denominazione e normativa applicabile

È costituita, ai sensi degli articoli 35 e seguenti del D. Lgs. n. 117/2017 (il “Codice del Terzo Settore”, d’ora innanzi “CTS”), l’Associazione denominata “OLTRE LO SGUARDO”, e, a decorrere dalla data di iscrizione nella apposita sezione del RUNTS, OLTRELO SGUARDO APS.

L’Associazione è disciplinata dal presente statuto, dal CTS, dal Codice Civile e da ogni altra applicabile normativa, di natura primaria o secondaria.
Lo Statuto è informato al principio di favorire, nel modo più ampio possibile, la partecipazione degli associati alla Organizzazione e all’attività dell’Associazione. L’Associazione indica gli estremi di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. 


Art. 2 Sede

L’Associazione ha sede attualmente in Orbetello (GR) e potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d’Italia o all’estero mediante delibera del Consiglio Direttivo o delibera assembleare. La sede potrà essere trasferita con semplice delibera di assemblea. 


Art. 3 Durata

La durata dell’Associazione è illimitata. 


Art. 4 Scopo

“OLTRE LO SGUARDO APS” è un’Associazione che non ha fini di lucro neanche indiretto ed opera esclusivamente per fini di solidarietà sociale.
L’Associazione quale espressione dei principi di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ha lo scopo di perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale, arrecando benefici a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche e familiari. 

In attuazione degli articoli 2, 3, 4, 9, 18 e 118 IV comma della Costituzione, l’Associazione ha lo scopo di perseguire il bene comune, elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l’inclusione e il pieno sviluppo della persona, valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa. 

L’Associazione persegue le sue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma:
– di azione volontaria; 
– di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi; 
– di mutualità;
– di produzione o scambio di beni o servizi. 


Art. 5 Oggetto

L’Associazione ha per oggetto lo svolgimento, in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri Associati o delle persone aderenti agli Enti associati, delle seguenti attività di interesse generale: 

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni; 

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale; 

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; 

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi; 

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo; 

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonchè dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; 

In particolare, per perseguire gli scopi sociali e nell’ambito delle attività di interesse generale, l’Associazione si propone di operare al servizio delle persone disabili, in aiuto alle loro famiglie, intervenendo al fianco di queste e stimolandone la partecipazione attiva, al fine di garantire la tutela ed il soddisfacimento delle necessità di vita, individuale e sociale, dei loro figli, valorizzando di questi potenzialità ed attitudini, difendendone i diritti e favorendone il processo di integrazione nella collettività. A tal fine l’Associazione intende – mobilitando tutte le risorse, professionali e non, proprie ed esterne alla Associazione che operino con l’obiettivo di individuare, attivare, coordinare e monitorare le risorse pubbliche e private del welfare disponibili sul territorio – favorire, stimolare, promuovere, sviluppare e sostenere con ogni mezzo disponibile la ricerca (anche a livello europeo), la sperimentazione, la messa in atto e la divulgazione di ogni possibile soluzione che, integrando al meglio risorse pubbliche e private, consenta alle famiglie di affrontare il “durante” ed il “dopo di noi” in modo tale da garantire ai figli la migliore protezione, cura e qualità di vita possibile, nel rispetto dei principi sopra enunciati. 

La Associazione si propone inoltre, munendosi delle necessarie competenze, di organizzarsi come figura sostitutiva dei genitori nel caso questi vengano a mancare e comunque, di fornire, loro in vita, oltre che la protezione ed il sostegno – attraverso un processo continuo di informazione – le necessarie conoscenze per affrontare con la necessaria consapevolezza le scelte da attuarsi a favore del figlio disabile in ogni momento della sua vita. 

In particolare l’Associazione può a tal fine:
– istituire Centri di studio ove operatori, psicologi, sociologi, medici specialisti ed educatori, unitamente a docenti universitari, giuristi, economisti, diano vita a programmi di ricerca di nuovi modelli operativi riferiti alle problematiche dell’handicap;
– sviluppare progetti mirati al miglioramento della qualità della vita dei cittadini disabili, con particolare riguardo alle persone con grave disabilità che vivono senza il supporto dei genitori;
– organizzare attività formative, occupazionali ed ogni attività di carattere ricreativo e culturale connessa in genere con le finalità della Associazione, in particolare per quanto si riferisce alla valorizzazione delle potenzialità e delle attitudini delle persone disabili;
– acquisire a qualsiasi titolo e gestire, anche in proprio, strutture ed iniziative destinate alla formazione, alla educazione, alle attività comunicative e relazionali, all’intrattenimento, alla cura ed alla riabilitazione dei portatori di handicap e comunità residenziali e strutture in genere, tese a garantirne l’assistenza ed a svilupparne le potenzialità; ciò anche attraverso la elaborazione di un sistema monitorato e verificabile di impegni quotidiani volti all’acquisizione di abilità comunicative e relazionali;
– proporre nuove leggi, e modifiche a quelle esistenti, a favore dei cittadini disabili e delle loro famiglie, e fare attuare le leggi già esistenti;
– promuovere dibattiti e convegni al fine di confrontare risultati, esperienze e proposte, e di stimolare la ricerca di nuove soluzioni con la partecipazione delle famiglie, depositarie di un patrimonio di esperienza ineguagliabile;
– operare a livello europeo perché si giunga in tutta Europa ad un trattamento

legislativo unitario per la assistenza, la riabilitazione, la tutela, il trattamento economico del cittadino portatore di handicap, nello spirito della Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti degli handicappati adottata dalla Assemblea Generale dell’O.N.U. il 9 dicembre 1975; 

L’Associazione sì avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri. L’associazione potrà partecipare a gare d’appalto indette da Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche in A.T.I., per lo svolgimento delle attività previste nel presente Statuto; potrà richiedere ed utilizzare le provviste disposte dalla Unione Europea, dallo Stato, dalle Regioni, dagli enti Locali o organismi Pubblici o Privati interessati allo sviluppo della cooperazione. Le attività del presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l’iscrizione in appositi albi o elenchi. L’Associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il migliore raggiungimento dei propri fini. 

L’Associazione può svolgere attività diverse secondarie e strumentali rispetto all’attività che costituisce il suo oggetto principale, secondo i criteri e i limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l’utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L’organo deputato all’individuazione delle attività diverse che l’Associazione potrà svolgere è il consiglio direttivo. 


Art. 6 Volontari e lavoratori dipendenti

L’Associazione si avvale, in modo prevalente, dell’attività di volontariato dei propri Associati o delle persone aderenti agli enti associati.
I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito Registro. Ai volontari possono essere rimborsate dall’ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall’articolo 17 comma 5 del CTS, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell’attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati. 


Art, 7 Associati

1. Possono far parte dell’Associazione in numero illimitato tutti coloro che si riconoscono nello Statuto ed intendono collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale. L’Associazione presuppone l’esistenza, quali associati, di almeno sette persone fisiche oppure di almeno tre Associazioni di promozione sociale. 

Non è ammessa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

 2. I soci, possono essere :

Soci fondatori

Sono soci Fondatori le persone fisiche o giuridiche che hanno partecipato all’Atto Costitutivo. 

Soci Ordinari

Sono soci Ordinari le persone fisiche o giuridiche che aderiscono all’Associazione ai sensi dei commi 4 e seguenti del presente articolo, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo e versando una specifica quota stabilita dal Consiglio stesso. Si precisa che quando nello statuto si menzionano gli Associati, senza altra aggettivazione, ci si riferisce agli associati di qualsiasi categoria. 

3. Coloro i quali abbiano acquisito particolari benemerenze nel campo dell’assistenza e della riabilitazione delle persone disabili o che, condividendo gli scopi dell’Associazione, abbiano reso ad essa notevoli servigi o desiderino contribuire con il loro supporto al conseguimento dei fini statutari possono essere nominati – con delibera del Consiglio Direttivo – “Sostenitori Onorari”. I Sostenitori Onorari non sono soci dell’Associazione, e pertanto non sono tenuti al versamento della quota associativa, non sono iscritti nel Libro dei Soci e possono partecipare all’Assemblea solo su invito del Presidente e comunque senza diritto di voto. 

4. L’associazione è improntata al principio della “porta aperta”.
Possono chiedere di essere ammessi come associati sia le persone fisiche sia le persone giuridiche, che dichiarino di condividere le finalità della Associazione e di impegnarsi, in caso di ammissione, a osservare lo Statuto e la normativa applicabile, mediante inoltro di domanda scritta al Consiglio Direttivo della Associazione. Il Consiglio Direttivo deve deliberare in ordine alla domanda entro 60 (sessanta) giorni dal suo ricevimento. Se entro il decimo giorno successivo alla scadenza del predetto termine di sessanta giorni la deliberazione assunta dal Consiglio Direttivo in ordine alla Domanda non sia stata comunicata al soggetto che l’ha presentata, la Domanda si intende accettata. In caso di respingimento della Domanda, la relativa deliberazione deve essere adeguatamente motivata.

5. In ogni caso di respingimento della Domanda, il soggetto respinto può presentare ricorso all’Assemblea degli associati, la quale dovrà deliberare entro il termine di 60 (sessanta) trenta giorni dal ricevimento del ricorso, su convocazione del Consiglio Direttivo.

6. Il soggetto che ha presentato la Domanda assume la qualità di Associato con effetto dal giorno in cui riceve la comunicazione dell’accoglimento della Domanda. 


Art. 8 Diritti e doveri degli associati

1.Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell’Associazione.

2. L’ammissione all’Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo, fatta salva la facoltà di ciascun associato di recedere dall’Associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta inviata al Consiglio Direttivo. I soci che non avranno presentato per iscritto il loro recesso entro il 31 dicembre di ogni anno saranno considerati soci anche per l’anno successivo e pertanto saranno tenuti al pagamento della quota sociale. 

3. Gli associati hanno il diritto di informazione e di controllo stabilito dalle leggi e dallo Statuto, di consultare i libri sociali facendone espressa richiesta scritta al Presidente, di partecipare alle assemblee e, se in regola con il versamento della quota sociale, hanno diritto di voto in proprio e per delega, di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali. 

4. Gli associati hanno l’obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, le deliberazioni degli organi dell’Associazione e di pagare le quote sociali nell’ammontare fissato dal Consiglio Direttivo.
5. I volontari associati svolgono in modo personale, spontaneo e gratuito l’attività di volontariato per la realizzazione degli scopi dell’Associazione, quale deliberata dagli organi sociali e ad essi consensualmente assegnata. 

6. Non è ammesso per i volontari associati stipulare con l’Associazione alcun tipo di contratto avente come oggetto rapporti di lavoro dipendente o autonomo. L’attività svolta dagli associati non può essere retribuita in alcun modo, neanche dai beneficiari. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro i limiti e alle condizioni preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. 

7. Coloro che prestano attività di volontariato devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente. 


Art. 9 Perdita della qualità di associato

La qualità di associato si perde per:
Decesso;

Recesso: ogni associato può recedere dall’associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l’obbligo per il pagamento della quota associativa per l’anno in corso.
Decadenza: la decadenza viene dichiarata dal Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dalla data per la quale è previsto l’obbligo del versamento della quota associativa.

Morosità: qualora l’associato non provveda al regolare pagamento della quota associativa annuale o del contributo di ammissione.

Esclusione: la qualità di associato si perde inoltre nel caso in cui la persona compia atti in violazione delle previsioni dello Statuto, dell’eventuale regolamento nonché delle delibere approvate dagli organi associativi, tenga un comportamento lesivo dell’immagine dell’Associazione, o qualora intervengano gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Il Consiglio Direttivo delibera il provvedimento di esclusione, previa contestazione degli addebiti e sentito l’associato interessato, se richiesto dallo stesso. Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato con lettera raccomandata all’interessato, che potrà ricorrere entro trenta giorni all’Assemblea. In tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione dell’Assemblea entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l’Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all’associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell’associazione stessa. La quota associativa è personale, non è rimborsabile e non può essere trasferita a terzi o rivalutata. 


Art. 10 Patrimonio dell’Associazione

1. Le entrate dell’Associazione sono costituite, nel rispetto dei limiti previsti dall’art. 33 del D.Lgs. n. 117/2017, da:
a) quote associative;
b) erogazioni liberali di associati e terzi;

c) donazioni e lasciti testamentari;
d) entrate derivanti da attività di raccolta fondi;
e) contributi e apporti erogati da parte di amministrazioni pubbliche, compresi i rimborsi derivanti da convenzioni;
f) contributi di organismi pubblici di diritto internazionale;
g) rendite patrimoniali;
h) entrate da attività diverse, svolte in modalità secondaria e strumentale ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017:
i) attività di raccolta fondi.

2. E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale o avanzi di gestione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. 3. Il patrimonio dell’Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. 

Art. 11 Organi dell’Associazione

1. Gli organi dell’Associazione sono: a) l’Assemblea degli Associati;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente; 
d) Organo di controllo (eventuale).

Tutte le cariche associative sono elettive e sono svolte a titolo gratuito; per gli associati che ricoprono cariche è ammesso il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute.
L’elettività delle cariche associative garantisce il rispetto del principio delle pari opportunità tra uomini e donne. 

Art. 12 Assemblea dei soci

1.L’Assemblea è il massimo organo deliberante dell’Associazione
2. Possono partecipare all’Assemblea, con diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, tutti gli associati che siano iscritti nel Libro dei Soci dell’Associazione da almeno sessanta giorni, purchè in regola con il pagamento della quota associativa annuale.
3. Ogni associato ha diritto ad un voto. Gli associati possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altri associati. Ogni associato può ricevere al massimo due deleghe conferitegli da altri associati.
4. In particolare l’Assemblea, in sede ordinaria, ha il compito di:
a) delineare, esaminare ed approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell’Associazione;
b) deliberare sul bilancio di esercizio e sull’eventuale bilancio sociale;
c) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, determinandone il numero, e dell’eventuale Organo di controllo; eleggere il Presidente della Associazione;
d) deliberare sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
e) deliberare sul ricorso dell’aspirante socio in merito al mancato accoglimento della sua richiesta di ammissione;
f) deliberare in merito al ricorso sul provvedimento di esclusione dell’associato interessato;
g) deliberare su ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo vorrà ad essa sottoporre;
h) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge o dallo Statuto alla sua competenza.
L’Assemblea , in sede straordinaria, ha inoltre il compito di:
i) deliberare sulle modifiche dello statuto dell’Associazione;
l) deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione stessa.
m) deliberare sulla devoluzione del patrimonio in conformità alla legge.
Le deliberazioni assembleari prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli associati. 


Art.13 Modalità di convocazione e svolgimento dell’Assemblea

1. L’Assemblea è composta da tutti gli associati e deve essere convocata dal Presidente, almeno una volta l’anno, entro il 30 (trenta) aprile, per l’approvazione dei bilanci e ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario. Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno la metà degli associati; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta e l’Assemblea deve essere tenuta entro 30 (trenta) giorni dalla convocazione. 

Le convocazioni dell’Assemblea devono essere effettuate dal Consiglio Direttivo mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno 8 otto giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l’avvenuto recapito entro il predetto termine. 

L’avviso deve contenere il giorno, il luogo e l’ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l’elenco delle materie da trattare.
L’assemblea non può essere convocata in seconda convocazione nello stesso giorno della prima convocazione. 

2. In assenza di regolare convocazione, in ogni caso l’Assemblea si reputa regolarmente costituita e la relativa deliberazione s’intende adottata, quando ad essa partecipino tutti gli aventi diritto e tutti gli amministratori e membri dell’Organo di controllo siano presenti o informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione dell’argomento. Se gli amministratori o i componenti dell’Organo di controllo non partecipano personalmente all’Assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della Associazione, nella quale dichiarino di essere informati su tutti gli argomenti posti all’ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi. 

3. L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’associazione, il quale designa un altro associato a fungere da segretario. Nelle riunioni dell’assemblea si redige processo verbale firmato dal presidente e dal segretario.
4. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente; ha diritto di informazione e di controllo stabiliti dalle Leggi, ha diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell’Associazione. 
5. È possibile tenere le riunioni dell’Assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

– che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
– che sia consentito al Presidente dell’Assemblea di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
– che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
– che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
– che siano indicati nell’avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio-video collegati a cura della Associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio-video collegati in cui si tiene la riunione.
Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare la regolarità della costituzione dell’Assemblea e delle eventuali deleghe. 


Art.14 Quorum

Ogni socio ha diritto ad un voto.
L’assemblea ordinaria in prima convocazione è valida se presente (personalmente o per delega) almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all’assemblea, validamente costituita.
Per l’Assemblea straordinaria che delibera sulle modifiche statutarie, o la fusione, la scissione, o la trasformazione della Associazione, occorre la presenza di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto di voto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per l’Assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento, è richiesto il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli Associati aventi diritto di voto. 


Art.15 Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione.
2. Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea degli Associati. Esso è composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri, scelti fra gli associati o fra le persone indicate dagli enti associati.
3. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica cinque anni e sono rieleggibili. Se vengono a mancare uno o più membri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto l’associato o gli associati che nell’ultima elezione assembleare seguivano nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all’atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l’assemblea per nuove elezioni.
4. Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno fino a due Vice Presidenti e può assegnare gli incarichi di Segretario e Tesoriere scegliendo quest’ultimi tra i propri membri. 


Art. 16 Convocazione e validità del Consiglio direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta sia necessario e, comunque, almeno una volta ogni tre mesi, oppure ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei Consiglieri.
2. La convocazione è effettuata mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno 3 tre giorni prima della data fissata per la riunione. L’avviso deve contenere il giorno, il luogo e l’ora, nonché l’elenco delle materie da trattare. 

3. Il Consiglio Direttivo può tenersi in presenza presso la Sede dell’Associazione ovvero in altra Sede stabilita, ovvero anche in videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e sia ad essi consentito di discutere e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e votare in modo palese. 

E’ presieduto dal Presidente, oppure, in sua mancanza, dal Vice Presidente, ovvero, in mancanza di entrambi, dal componente più anziano di età. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell’Associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione. 

4. Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite quando vi intervenga la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti. 

5. Il Consiglio stesso può pronunciare la decadenza dei Consiglieri che non partecipano, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive. 


Art. 17 Attribuzioni del Consiglio direttivo

1. Al Consiglio Direttivo spetta l’attuazione delle direttive generali stabilite dall’Assemblea e la promozione, nell’ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell’Associazione. E’ investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatto salvo per quanto rimesso dalla legge e dal presente statuto all’Assemblea. 

2. Al Consiglio Direttivo spetta inoltre:
a) eleggere, al proprio interno fino ad un massimo di due Vice Presidenti;
b) assegnare, ove lo ritenga opportuno, tra i suoi componenti gli incarichi di Segretario e Tesoriere; 

c) amministrare le risorse economiche dell’Associazione ed il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo;
d) predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, il bilancio di esercizio ed eventualmente il bilancio sociale, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea; 

e) qualora lo ritenga opportuno redigere un apposito regolamento interno che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti specifici e organizzativi della vita dell’Associazione. Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l’approvazione all’Assemblea che delibererà con maggioranze ordinarie; 

f) indire adunanze, convegni, ecc.;
g) deliberare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Associazione;
h) deliberare l’adesione dell’Associazione ad altre istituzioni analoghe;
i) decidere sull’ammissione, la decadenza e l’esclusione degli associati;
j) deliberare in ordine all’assunzione di personale dipendente o avvalersi di prestazioni autonome, esclusivamente nel limite necessario a garantire il regolare funzionamento dell’Associazione oppure occorrenti a qualificare o specializzare l’attività svolta;
k) proporre all’Assemblea il conferimento di onorificenze e/o di cariche onorifiche ad associati o a terzi che abbiano acquisito particolari benemerenze nelle attività proprie dell’Associazione; ai non associati a favore dei quali è deliberato tale conferimento non spettano i diritti di cui all’art. 8 punto 3;
l) istituire sedi operative, nominando il/i relativo/o responsabile/i, con potere di revoca;
m) adottare il regolamento che definisce i programmi e delle attività dell’Associazione e delle strutture operative, curandone l’applicazione. L’adozione del presente regolamento dovrà essere deliberata con il voto favorevole della maggioranza dei membri in carica del Consiglio Direttivo tra i quali il Presidente ed il Vice Presidente;
n) provvede alla sostituzione per cooptazione dei membri venuti meno per qualsiasi motivo;
o) delibera l’ammissione o la dimissione dei residenti nelle strutture comunitarie e, in generale dei beneficiari dei servizi;
p) può istituire se necessario, un comitato tecnico con funzione di studio, ricerca e controllo delle attività scientifiche dell’Associazione. Può inoltre avvalersi per l’attuazione dei fini sociali, dell’opera di persone particolarmente qualificate;
q) può nominare un Presidente Onorario dell’Associazione, tra le persone che si siano particolarmente distinte per l’impegno dedicato a favore delle persone disabili o per particolari meriti in campo scientifico e sociale. 


Art. 18 il Presidente

1. Il Presidente è il rappresentante legale dell’Associazione di fronte ai terzi, anche in giudizio. Egli è anche Presidente dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.
2. Il Presidente viene eletto dall’Assemblea degli Associati, dura in carica cinque anni ed è rieleggibile. 

3. Egli convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo.
4. Il Presidente in particolare:
a) provvede all’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;
b) è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell’Associazione e in particolare aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi ai dipendenti. Per le operazioni bancarie e finanziarie il Consiglio Direttivo può richiedere la firma abbinata di altro componente il Consiglio.
5. Al Presidente compete la tenuta dei rapporti con gli enti e le istituzioni presenti nel territorio.
6. In caso di urgenza può adottare, altresì, provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, con l’obbligo di riferirne allo stesso nella prima riunione successiva.
7. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, in tutte le funzioni allo stesso attribuite. La sua firma vale ad attestare di fronte a terzi, a tutti gli effetti, l’assenza o l’impedimento del Presidente. 8. Il Presidente ha la facoltà di delegare stabilmente e temporaneamente il Vice Presidente o qualsiasi Consigliere a rappresentarlo per singole mansioni; la delega va fatta in sede di Consiglio con l’approvazione dello stesso. Al Consigliere delegato verrò dato mandato di attuare le delibere del Consiglio Direttivo e di sovraintendere al funzionamento della struttura operativa dell’Associazione per il conseguimento dei fini statutari. 


Art.19 Il Segretario e il Tesoriere

1. Qualora il Consiglio Direttivo ritenga opportuno procedere alla nomina del Segretario e del Tesoriere, questi affiancano il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.
2. Al Segretario compete: 

a) la redazione dei verbali delle sedute dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.
b) curare la tempestività delle convocazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo; c) la redazione dei libri verbali nonché del libro degli associati e del registro dei volontari.
3. Al Tesoriere spetta il compito di:
a) tenere ed aggiornare i libri contabili;
b) predisporre il bilancio dell’Associazione. 


Art. 20 Organo di controllo

1. L’Organo di controllo, anche monocratico, è nominato qualora l’Assemblea lo ritenga opportuno o per obbligo normativo, ai sensi del art. 30, comma 2 del D. Lgs n. 117/2017.
Se l’Organo è collegiale si compone di tre membri che durano in carica per tre esercizi. Essi sono rieleggibili e possono essere scelti in tutto o in parte fra persone estranee all’Associazione avuto riguardo alla loro competenza. Almeno un membro deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nell’apposito registro. 

L’Organo di controllo elegge al proprio interno un Presidente.
Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397 comma II, C.C.

L’Organo di controllo:
vigila sull’osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; attesta che il bilancio sociale, laddove redatto, sia conforme alle Linee Guida di cui all’articolo 14 del CTS.
2. Il componente dell’Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
3. Nel caso in cui non sia a tal fine incaricato un soggetto a ciò deputato, l’organo di controllo può esercitare, al superamento dei limiti di cui all’art. 31, comma 1, la revisione legale dei conti. In tal caso l’Organo di controllo è interamente costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro. 


Art. 21 Libri sociali

L’Associazione deve tenere, a cura del Consiglio Direttivo, i seguenti libri:
– libro degli associati;
– registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
– libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea;
– libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
Il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi sono tenuti a cura dell’organo cui si riferiscono. 


Art. 22 Esercizio finanziario

1.L’esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Al termine di ogni esercizio finanziario, il Consiglio Direttivo redige il bilancio di esercizio da sottoporre all’assemblea degli associati entro il 30 aprile di ogni anno per la definitiva approvazione. La bozza di bilancio dovrà rimanere depositata presso la sede sociale, a disposizione degli associati, cinque giorni prima della data stabilita per l’Assemblea, unitamente alla relazione dei revisori, qualora nominati.
3. Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. Gli eventuali utili o avanzi di gestione, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, non potranno essere distribuiti neppure in modo indiretto, ma dovranno essere devolute in attività, impianti ed incrementi patrimoniali finalizzati al raggiungimento degli scopi dell’Associazione.
Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.
Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio Direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio di esercizio, predispone e sottopone all’approvazione della Assemblea il bilancio sociale. 


Art. 23 Trasformazione, fusione, scissione, scioglimento o estinzione

1. La trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento o l’estinzione dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea.
2. L’Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra gli associati. 

3. In caso di scioglimento dell’Associazione, il suo patrimonio è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’art. 45 comma 1 del D. Lgs. n. 117/2017 allorquando istituito, e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore. 

Art, 24 Disposizioni penali

Per quanto non previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, alle norme del Codice Civile. 

Firmato: Elena Patrizia Improta Barbara Franceschini (L.S.)